Regolamento Commissione Disciplinare

Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania Associazione con Decreto riconosciuto dalla Regione Campania n.150/2011

Sede Amministrativa: 80035 Nola (NA) via On. F. Napolitano, 185 Sede Legale: 80144 Napoli via Napoli Roma, 33

Membro C.I.C.A.P.E.C.

(Confederazione Italiana Collegi ed Associazioni Periti e Consulenti)
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

L’assemblea generale degli iscritti nella seduta del 02 luglio 2013
VISTO l’art. 5 comma 2 lettera a) della LEGGE del 14 gennaio 2013, n. 4 che obbliga le associazioni a dotarsi di un codice di condotta e dell’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari;
VISTO l’art. 6 dello Statuto, che attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di regolamentazione dell’esercizio della funzione disciplinare a livello regionale;
VISTO l’art. 14 dello Statuto, che attribuisce all’assemblea generale degli iscritti il potere di approvare i regolamenti;
VISTO l’art. 19 dello Statuto, che attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di nomina circa i membri della Commissione di Disciplina;
Visto il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 giugno 2013.
APPROVA

il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nel seguente testo.

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INDICE
Capo I – Disposizioni generali
Capo II – Fase preliminare

Art. 4 Avvio dell’azione disciplinare
Art. 5 Convocazione Congiunta Consiglio Direttivo – Commissione Disciplinare e poteri

del Presidente
Art. 6 Archiviazione immediata

Capo III – Apertura del procedimento disciplinare e istruttoria

Art. 7 Apertura del procedimento disciplinare

Art. 8 Commissione disciplinare
Art.9 Audizione – Deposito documenti e memorie Art.10 Relazione sulla espletata istruttoria

Capo IV – Il dibattimento

Art.11 Provvedimenti del Consiglio – Fissazione della data dell’udienza dibattimentale Art.12 Udienze dibattimentali
Art.13 Verbale
Art.14 Riapertura dell’istruttoria

Capo V – I provvedimenti del Consiglio

Art.15 Lettura, pubblicazione e comunicazione dell’ordinanza istruttoria Art.16 Decisione allo stato degli atti
Art.17 Decisione
Art.18 Prescrizione dell’azione disciplinare
Art.19 Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare
Art.20 Lettura del dispositivo
Art.21 Pubblicazione
Art.22 Rinvio della decisione
Art.23 Requisiti della decisione
Art.24 Notificazione della decisione
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Art. 1 Principi generali
Art. 2 Responsabilità disciplinare
Art. 3 Esercizio dell’azione disciplinare
IL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Premessa

Come noto, la legge del 14 Gennaio 2013, n. 4 (disposizioni in materia di professioni non organizzate) all’art. 2 disciplina le associazioni a carattere professionale di natura privata, e attribuisce alle stesse il compito di adottare ed aggiornare il Codice deontologico della professione, disciplinando, con propri regolamenti, l’esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale.

Il regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare è stato elaborato con l’intento di offrire alla Commissione Disciplinare prima e al Consiglio Direttivo dopo, uno strumento in grado di regolare in termini giuridicamente corretti ed amministrativamente efficaci l’esercizio della funzione disciplinare.

Tra le varie funzioni affidate alle associazioni professionali ( e più specificamente al rappresentante Legale delle stesse), quella disciplinare presenta probabilmente i profili di maggiore delicatezza, giacché costituisce momento di esercizio di poteri autoritativi che connotano, in termini squisitamente pubblicistici, la posizione del Consiglio del Collegio Campano e perché coinvolge ed è idonea a incidere sulle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti al Collegio Campano.

Da qui l’esigenza di approntare un articolato che ha di per sé efficacia normativa per effetto delle attribuzioni conferite alla Commissione Disciplinare e che valga quale atto interno di regolazione dell’esercizio di una propria peculiare funzione.

Il presente regolamento, inoltre, si conforma alla legge generale sul procedimento amministrativo
ed è quindi improntato ai principi costituzionali d’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.); rispetta inoltre i canoni del giusto processo (art. 111 Cost)., con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio nella formazione della prova, nel rispetto delle norme procedurali civili, in quanto applicabili e compatibili.

La responsabilità disciplinare deve necessariamente essere accertata qualora sia provata la inosservanza dei doveri professionali dell’iscritto.

Con l’approvazione del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale in sinergia con il Codice deontologico, si è conclusa quella fase di raccordo fra le procedure, voluta appunto dalla legge del 14 Gennaio 2013 che ha innalzato i due regolamenti a contenitore di norme giuridiche, sia pure normalmente rilevanti nel solo ordinamento interno dell’associazione che le ha approvate.

Nella perfetta condivisione della relazione illustrativa al codice deontologico, possiamo affermare che il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare e il Codice deontologico assumono

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valenza vincolante non solo per l’iscritto al Collegio Campano ma anche per la Commissione e il Consiglio Direttivo nell’esercizio del potere disciplinare.

Ne consegue che il potere di emanazione del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare e del Codice deontologico si può inquadrare nell’ambito di “un processo di formazione legislativa, attraverso le determinazioni dell’autonomia collettiva, che assumono così, per volontà del legislatore, una funzione integrativa della norma legislativa in bianco”.

Da tale breve disamina discendono due importanti conseguenze:

• da un lato, che attualmente non è più revocabile in dubbio che in caso di violazione delle norme del Codice deontologico sia applicabile qualsiasi sanzione disciplinare, fino alla radiazione;

• dall’altro, dato che il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale ed il Codice deontologico incidono su diritti soggettivi sorti sulla base di disposizioni di legge (quali il diritto di essere iscritto al Collegio Campano), le relative norme devono essere strettamente rispettose dei principi previsti dall’Ordinamento giuridico, soprattutto in punto di legalità e di precisa identificazione dei fatti la cui violazione può dar luogo a sanzioni disciplinari.

Il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta consiliare del 25 giugno 2013 (e successive modificazioni) si compone di cinque capi dei quali:

• il primo reca le disposizioni di carattere generale concernenti innanzi tutto i principi che informano l’esercizio della funzione disciplinare, ma anche i caratteri della responsabilità disciplinare, nonché le norme che garantiscono l’imparzialità dell’organo decidente;

• i successivi contengono le norme che articolano le fasi dell’iter procedimentale, riepilogati, quanto ai contenuti, nel prosieguo di questa premessa.

Capo I (disposizioni generali): previsione ed esercizio della responsabilità disciplinare;

Capo II (fase preliminare): avvio dell’azione disciplinare, istruttoria in contraddittorio con il professionista incolpato e formazione del fascicolo processuale con la possibilità di archiviazione immediata;

Capo III (apertura del procedimento e istruttoria) ): espletamento dell’istruttoria mediante l’acquisizione dei documenti necessari concedendo il termine per consentire all’incolpato la produzione di altra documentazione e memorie difensive a discarico, deposito del fascicolo processuale con indicazione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili;

Capo IV (dibattimento ): fissazione della data e delle regole per lo svolgimento dell’udienza dibattimentale, redazione del processo verbale di udienza, sospensione del procedimento, possibilità di prosecuzione dell’istruttoria;

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Capo V (provvedimenti del Consiglio): delibera del Consiglio con decisione motivata: archiviazione, sospensione del procedimento in attesa di esito di altro giudizio pendente davanti l’Autorità Giudiziaria, irrogazione delle sanzioni ed infine notificazione e comunicazione della decisione alle parti.
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

Principi generali
1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

3. Il procedimento è regolato dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Art. 2

Responsabilità disciplinare
1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

4. L’iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria.

5. L’iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche quando non provveda nei tempi stabiliti al versamento della quota associativa.

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Art. 3
Esercizio dell’azione disciplinare
1. L’azione disciplinare è esercitata dalla Commissione Disciplinare in stretta sinergia con il Consiglio Direttivo che è l’organo giudicante.

2. Se l’azione è promossa avverso un membro della Commissione Disciplinare o del Consiglio Direttivo, la competenza a procedere è attribuita secondo il comma 1, escludendo il membro coinvolto.

Capo II
FASE PRELIMINARE
Art. 4
Avvio dell’azione disciplinare
1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto è promosso d’ufficio dal Consiglio Direttivo, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento, o su richiesta degli interessati.

2. Si considerano interessati tutti coloro che abbiano subito un pregiudizio dalla condotta dell’iscritto.

3. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.
Art. 5
Convocazione Congiunta Consiglio Direttivo – Commissione Disciplinare e poteri del Presidente
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione congiunta Consiglio – Commissione per il compimento degli atti volti a deliberare l’archiviazione immediata o l’apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d’ufficio.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno all’assemblea, dà la parola e la toglie, mantiene l’ordine nelle sedute, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

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Art. 6

Archiviazione immediata
1. Il Consiglio Direttivo e la Commissione Disciplinare hanno il dovere di prendere in considerazione le notizie, allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

2. Il Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente, o del Vicepresidente da questo delegato, sentito il parere della Commissione disciplinare, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

a) i fatti palesemente non sussistano;

b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;

c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice

deontologico;

d) i fatti non siano stati commessi da un iscritto al Collegio Campano destinatario delle notizie.

3. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata a/r al professionista interessato, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo.
Capo III
APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA
Art. 7
Apertura del procedimento disciplinare
1. Nei casi diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 2, il Consiglio delibera l’apertura del procedimento disciplinare.

2. La delibera con la quale il Consiglio decide l’apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l’indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, l’indicazione del responsabile del procedimento, e la menzione che l’incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto al Collegio. La delibera deve essere notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata con avviso di ricevimento all’incolpato, e comunicata ai soggetti interessati ai sensi del presente regolamento.

3. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende l’assegnazione della pratica alla Commissione Disciplinare di cui al successivo art. 8.

4. Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede a dare avviso dell’assegnazione della pratica al responsabile del procedimento e a tutti i membri della Commissione Disciplinare, qualora essi non

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siano presenti alla seduta nella quale viene disposto il conferimento dell’incarico. La comunicazione viene effettuata con qualsiasi mezzo.

5. Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede a mettere a disposizione del Presidente della commissione Disciplinare il fascicolo del procedimento.

6. Ricevuti gli atti dal Consiglio Direttivo, la Commissione Disciplinare avvia l’istruzione probatoria.

7. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro dodici mesi dall’apertura del procedimento.

8. Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Disciplinare, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei dodici mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di 24 mesi, salvo quanto disposto dall’art. 19.

9. In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio Direttivo, dopo aver aperto il procedimento disciplinare ed aver sentito l’incolpato, può disporre la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l’interdizione dalla professione. L’incolpato deve essere sempre sentito prima della deliberazione e, se impedito, l’obbligo di audizione può essere sostituito dall’invito a presentare una memoria difensiva o dall’audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale.
Art. 8

Commissione disciplinare
1. Il Consiglio Direttivo, all’atto del suo insediamento o anche in un momento successivo, può istituire una commissione disciplinare con il compito di svolgere le attività istruttorie; essa è composta, sempre in numero dispari, da un minimo di tre componenti eletti fra i Consiglieri in carica e/o dagli iscritti al Collegio, ad un massimo di cinque componenti; all’atto della nomina il Consiglio Direttivo propone fra i nominati il Presidente con le funzioni indicate nel comma 8 del presente articolo.

2. La commissione, quale organo collegiale, dura in carica per il periodo di permanenza in carica del Consiglio Direttivo che l’ha nominata e decade con esso al termine della consiliatura.

3. Qualora uno o più componenti della commissione vengano, per qualsivoglia ragione, a mancare, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Consigliere Segretario del Consiglio del Collegio ed il Consiglio provvede per gli adempimenti necessari alla nomina dei sostituti, i quali dureranno in carica sino allo scadere dei termini di cui al precedente comma.

4. La convocazione della commissione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo.
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5. Le riunioni della commissione si tengono ordinariamente presso la sede amministrativa del Collegio Campano.

6. La commissione delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il componente la commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute per almeno tre volte in un anno solare viene dichiarato decaduto dal Presidente e sostituito dal Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente di commissione ha la funzione di:

a) ricevere dal Consiglio Direttivo ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari la cui istruzione e formazione del fascicolo viene demandata alla commissione;

b) convocare la commissione;

c) provvedere alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;

d) relazionare il Consiglio Direttivo in ordine all’istruzione del procedimento.

9. Le funzioni di segreteria della commissione disciplinare sono svolte dalla segreteria
del Collegio Campano, che svolge, sotto la direzione del Presidente, gli adempimenti necessari all’esercizio della propria attività istituzionale.

Art. 9
Audizione – Deposito documenti e memorie
1. L’istruzione viene espletata mediante l’acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla legge, e l’assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1.

2. La Commissione di cui all’art. 8 deve disporre la convocazione dell’incolpato. Il Presidente della commissione provvede alla relativa comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l’audizione devono intercorrere non meno di quaranta giorni liberi.

3. Può essere altresì sentito l’esponente al quale può essere chiesta la esibizione di documenti.

4. Dell’audizione dell’incolpato e dell’esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale.

Art. 10
Relazione sull’espletata istruttoria
Conclusa l’istruzione, il Presidente della commissione provvede a riferire al Consiglio Direttivo le risultanze dell’attività istruttoria, a mettere a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.
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Capo IV
IL DIBATTIMENTO
Art. 11
Provvedimenti del Consiglio – Fissazione e comunicazione della data dell’udienza Dibattimentale
1. Il Consiglio, dopo aver sentito il Presidente della commissione, fissa la data dell’udienza dibattimentale, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell’istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.

2. Il Consiglio può, in considerazione dell’esito dell’espletata istruttoria, disporre altresì l’integrazione del capo di incolpazione.

3. La delibera di fissazione dell’udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all’incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata e avviso di ricevimento.

4. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell’udienza devono intercorrere almeno venti giorni liberi.
Art. 12

Udienze dibattimentali
1. Nel corso dell’udienza, e nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, il Consiglio ammette i mezzi di prova, ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.

2. Le udienze avanti il Consiglio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio medesimo.

3. L’incolpato può farsi assistere da un difensore che abbia i requisiti indicati all’art. 7, comma 2 del presente regolamento.

4. All’udienza dibattimentale il Presidente della commissione disciplinare espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l’esito della istruttoria esperita.

Successivamente, vengono sentiti, l’incolpato nonché, eventualmente, l’esponente se convocato ed i testi ammessi con provvedimento del Consiglio. Dopo l’escussione testimoniale, viene data la parola all’incolpato, allorché ne faccia richiesta.

5. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio può rinviare il procedimento ad altra udienza dibattimentale.
Art. 13

Verbale
Il processo verbale dell’udienza dibattimentale deve contenere:
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– la data della seduta, con l’indicazione del giorno, mese ed anno;
– il numero ed il nome dei componenti del Consiglio e della Commissione presenti, con l’indicazione delle rispettive funzioni;
– la menzione della relazione istruttoria;
– l’indicazione dell’incolpato e dell’ eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;
– l’indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;
– i provvedimenti adottati dal Consiglio in udienza;
– i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio durante la riunione in Camera di Consiglio;
– la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.
Art. 14

Riapertura dell’istruttoria
1. Il Consiglio può dispone la riapertura dell’istruttoria, rinviando l’udienza dibattimentale ed eventualmente fissando dei termini per l’espletamento degli incombenti istruttori, qualora consideri necessaria l’acquisizione di altri elementi utili per l’assunzione della decisione.

2. In tal caso il Consiglio può disporre:
– la richiesta di documenti all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni; – che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
– che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
– che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
– ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

Capo V
I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO
Art. 15
Lettura, pubblicazione e comunicazione dell’ordinanza istruttoria
1. L’ordinanza istruttoria viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’incolpato, se assente.
Art. 16
Decisione allo stato degli atti

1. Qualora le disposizioni impartite con l’ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio, all’udienza dibattimentale fissata, può decidere allo stato degli atti.
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Art. 17

Decisione
1. Espletati gli incombenti dibattimentali, il Consiglio si ritira per deliberare.

2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio delibera con decisione motivata.

4. La decisione del Consiglio Direttivo può consistere:
– nell’archiviazione del procedimento;
– nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del presente regolamento;
– nell’irrogazione delle seguenti sanzioni: censura, sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni, radiazione dal Collegio.
Art. 18

Prescrizione dell’azione disciplinare
1. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare.
Art. 19
Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare
1. Il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare ed espletata la fase dibattimentale, può disporne la sospensione, in attesa dell’esito di altro giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria.

2. La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione.

3. Dal giorno in cui l’ordinanza di sospensione è notificata all’incolpato decorre il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare.
Art. 20

Lettura del dispositivo
1. Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura in udienza.

Art. 21

Pubblicazione
1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Collegio, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia.
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Art. 22

Rinvio della decisione
1. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell’udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Collegio entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia e notificata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 24 del presente regolamento.
Art. 23

Requisiti della decisione
1. La decisione del Consiglio deve contenere:
– nome, cognome, residenza o domicilio dell’incolpato;
– esposizione dei fatti;
– svolgimento del procedimento;
– motivazione;
– dispositivo;
– la data in cui è pronunciata, con l’indicazione di giorno, mese e anno; – la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario;
– la data di pubblicazione, con l’indicazione di giorno, mese e anno;
Art. 24

Notificazione della decisione
1. La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 21, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata e avviso di ricevimento, all’incolpato.
Nola 02 luglio 2013
Il Presidente Il Segretario Generale

Angelo Magliulo Ignazio Silvestrini
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